Questa tipologia di assicurazione, chiamata polizza globale fabbricati, tutela i condomini dagli eventuali danni provocati all’immobile o dai danni che l’immobile può provocare a terzi, persone, cose o altre strutture. Può essere stipulata dall’amministratore del condominio anche senza il consenso e la relativa delibera ottenuta in assemblea condominiale dai condomini in quanto è facoltà dell’amministratore agire a tutela del condominio e dei suoi relativi spazi abitativi.
Di norma la polizza globale fabbricati copre il condominio da eventi accidentali, interpretati dalle compagnie di assicurazioni nel senso restrittivo del termine, ossia non doloso o fortuito, il che implica che non ci sia una qualche responsabilità del condomino.
I principali “fatti” coperti dalla questo tipo di polizza sono:
Cosa bisogna fare in caso di danno?
In caso di danno l’amministratore deve, sotto eventuale sollecitazione del condominio, entro 3 giorni denunciare il fatto alla compagnia di assicurazione, dopodichè quest’ultima si occuperà di accertare il danno e le relative cause ed eventualmente risarcire il danneggiato.
Prima di procedere all’eventuale liquidazione dell’indennizzo, l’assicurazione fa firmare al danneggiato, nella persona dell’amministratore, la quietanza del sinistro, in cui il danneggiato rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dell’assicurazione.
Un’eventuale richiesta risarcitoria da parte del condomino danneggiato e insoddisfatto, dopo la firma della quietanza, dovrà essere fatta valere nei confronti dell’amministratore e non della compagnia di assicurazione.